“Personalmente – dice il docente trentino – avrei preferito il modello svizzero che prevede l'assistenza nei doveri di cura genitoriali”
Con il prof. Andrea Nicolussi, ordinario di diritto civile all'Università cattolica di Milano e membro del Comitato nazionale di bioetica, torniamo su alcuni punti del ddl Cirinnà alla vigilia dell' esame parlamentare.
Prof. Nicolussi, come valuta dal punto di vista tecnico il ddl Cirinnà?: si propone di riconoscere i diritti individuali all'interno di un legame fra persone, anche dello stesso sesso, o comporta l'equiparazione con il matrimonio?
Distinguerei il piano dei rapporti tra i due partner da quello della filiazione. Tra partner le analogie col matrimonio sono presenti, sebbene nell’ultima versione si siano introdotte delle correzioni, più netta invece è la distinzione nel campo della filiazione.
Dal punto di vista giuridico perchè è doveroso affermare la differenza fra il matrimonio e l'unione civile, anche fra persone dello stesso sesso?
In Italia l'art. 29 della Costituzione – come ha riconosciuto la Corte costituzionale – tutela la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio il quale a sua volta dev'essere ordinato sulla pari dignità dei coniugi. Il matrimonio (matris munus) è quindi concepito come l'unione coniugale tra uomo e donna, altrimenti lo stesso principio di uguaglianza non avrebbe senso. La Corte costituzionale ha poi indicato la via per regolare le coppie di persone omosessuali seguendo il principio della tutela delle formazione sociali in cui le persone svolgono la loro personalità. La differenza tra matrimonio e unione civile, del resto, è il modello seguito anche in Germania dalla fine del secolo scorso.
Come valuta la stepchild adoption, ovvero l’istituto che consente a uno dei membri di una coppia anche omossessuale di essere riconosciuto come genitori del figlio, biologico e adottivo, del compagno?
La norma vorrebbe estendere l'adozione in casi particolari – che non è l'adozione vera e propria – dal caso del figlio del coniuge, già previsto dalla legge, a quello del figlio del partner. Tecnicamente avrei delle perplessità, tra le quali il fatto di non prevedere un tempo adeguato perché l'eventuale convivenza possa giustificare tale provvedimento. Inoltre, non mi è chiaro perché tale possibilità venga estesa a una coppia omossessuale e non a una eterosessuale stabilmente convivente. Ma la perplessità maggiore è che tale norma finisca per innescare una sorta di filiazione per escamotage.
E' fondato il timore che la stepchild adoption favorisca il ricorso al cosiddetto utero in affitto…
Sì, la norma era pensata in origine per i casi in cui una persona sposi un uomo o una donna che avesse già un figlio. Ora, potrebbe succedere che la coppia omosessuale stipuli all’estero contratti di maternità surrogata o di filiazione eterologa, e poi il partner chieda l’adozione del bambino che nel frattempo la legge abbia riconosciuto come figlio dell’altro.C’erano altre modalità per riconoscere l’apporto di un nuovo partner nella partecipazione alla cura del figlio di un proprio convivente?
Personalmente avrei preferito il modello svizzero che prevede l'assistenza nei doveri di cura genitoriali. Tale figura riconosce l'eventuale dato di fatto per cui se in una coppia uno dei due ha un figlio convivente, l'altro molto probabilmente parteciperà alla cura del figlio e in questi termini ne viene riconosciuto il ruolo. Ma aiutare il genitore non significa essere genitore. Insomma riconoscere tale funzione di assistenza potrebbe essere giusto e corrispondere a un principio di verità, mentre attribuire il ruolo di genitore sembra più andare incontro a un'aspirazione di genitorialità dell'adulto che a un bisogno del bambino.
In definitiva, è sempre qui che si gioca la sfida della filiazione anche nell'età della tecnica. Un conto è assecondare il bisogno di un bambino che c'è già alla cura in un ambiente familiare e un conto è ridurre la filiazione a autodeterminazione dell'adulto, creando una filiazione artificiale mediante tecniche che separano l'identità fisica dalle relazioni affettive e mediante l'autorità della legge che spezza e nasconde i legami con i genitori naturali.
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