Si ampliano i tempi del “ravvedimento operoso” per chi non ha provveduto a presentare all’Ufficio del Catasto la dichiarazione di una nuova costruzione (accatastamento) o la denuncia di variazione di una unità immobiliare (variazione catastale) entro il termine di 30 giorni dalla data di usufruibilità dell’unità immobiliare o di acquisizione della proprietà.Diversamente da prima, in virtù delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2015, il ravvedimento operoso – che consente consistenti riduzioni rispetto agli importi, piuttosto elevati, delle sanzioni (da un minimo di 1.032 euro ad un massimo di 8.264 euro) previste dalla normativa catastale per i ritardatari – può ora essere richiesto in qualsiasi momento, anche dopo la presentazione della documentazione all’Ufficio del Catasto, anche per pratiche presentate oltre due anni fa ma per le quali non sia ancora stato emesso un atto di contestazione.
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.Ok
Lascia una recensione