È stata firmata ieri dal presidente della Provincia Fugatti la nuova ordinanza con le regole per le festività, che per quanto riguarda le limitazioni rimanda alla normativa statale, con alcune specificazioni e conferme di quanto definito nella precedente ordinanza provinciale.
Fatti salvi motivi di lavoro, salute o comprovata necessità, il coprifuoco, dopo la breve parentesi in cui scattava dalle 20, torna a partire dalle 22 alle 5 del giorno dopo.
Per quanto riguarda gli spostamenti, è consentito transitare sul territorio di altra Regione/Provincia Autonoma confinante per raggiungere comuni diversi nella Provincia Autonoma di Trento, a condizione di non fermarsi sul territorio attraversato, tranne che per motivi di forza maggiore.
Gli spostamenti tra Comuni trentini invece sono sempre consentiti per recarsi presso le attività e i servizi non sospesi. “Se all’interno del proprio Comune non vi è la disponibilità di tali attività e/o servizi, è possibile recarsi presso altro comune contiguo o, in mancanza dell’attività o del servizio in un comune contiguo, nel comune più vicino. Tale possibilità può derivare anche da motivi di maggiore convenienza economica”, dice l’ordinanza, che consente lo sconfinamento dal territorio comunale nonostante la “zona rossa” anche per “recarsi presso le chiese/luoghi di culto poste anche in comuni differenti dal proprio, laddove queste siano abitualmente frequentate e al fine di partecipare alle funzioni religiose“.
Tutti gli spostamenti dovranno essere giustificati tramite la compilazione del modulo di autocertificazione, che può essere compilato anche in sede di controllo in quanto in dotazione delle forze di polizia statali e locali.
Rispetto alle attività commerciali, restano in vigore le precedenti limitazioni di accesso, legate alla capienza e alle dimensioni del negozio, per garantire il distanziamento interpersonale. Invariate anche le norme relative ai servizi di ristorazione, asporto e consegna a domicilio.
Resta in vigore il divieto di incontro oltre il numero massimo di 6 persone e salvo il caso in cui si tratti di un gruppo di persone conviventi, in tutti i luoghi pubblici. Sono indicate alcune specifiche invece per l’attività sportiva, che deve svolgersi con un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, esclusivamente all’aperto e in forma individuale, salvo necessità di un accompagnatore per minorenni o persone non autosufficienti, e per l’attività motoria, per cui il distanziamento interpersonale scende a 1 metro ed è obbligatorio l’uso della mascherina.
Nei giorni di “zona arancione” (28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021), per l’attività sportiva individuale è consentito spostarsi, a prescindere dal numero degli abitanti del proprio comune, entro 30 chilometri dal medesimo comune ed anche con mezzi di trasporto pubblici o privati, senza dover giustificare lo spostamento.
Durante la “zona rossa” (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5, e 6 gennaio 2021), l’attività sportiva individuale invece si può praticare solo all’interno del proprio comune, ad eccezione degli allenamenti di atleti, professionisti e non, partecipanti a eventi e competizioni di rilevanza nazionale e internazionale, mentre l’attività motoria individuale è concessa soltanto in prossimità della propria abitazione entro un massimo di tolleranza di 60 minuti dal momento in cui si esce da casa.
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