È stata firmata nella giornata di oggi l’ordinanza provinciale che aggiorna le disposizioni relative alla sicurezza sanitaria in base al recente Dpcm. Vietati gli spostamenti fra comuni nelle giornate di Natale, Santo Stefano e del primo gennaio, coprifuoco confermato dalle 22 alle 5 e a Capodanno dalle 22 alle 7, apertura delle scuole in presenza e degli impianti sciistici dal 7 gennaio. Confermate inoltre le disposizioni già anticipate dal presidente della Giunta provinciale Fugatti nelle conferenze stampa dei giorni scorsi, il documento contiene anche alcune nuove indicazioni, soprattutto per quanto riguarda la pratica degli sport invernali.
“Nel rispetto di quanto previsto dal Dpcm 3 dicembre 2020 in merito all’attività sportiva e motoria, resta inteso che è consentito lo svolgimento degli sport invernali, purché in forma individuale, e con l’osservanza degli eventuali protocolli di settore”, recita l’ordinanza, che prevede un protogollo preciso anche per gli operatori addetti agli impianti a fune, sempre “compatibilmente con la possibilità di apertura degli impianti medesimi, in base alla normativa vigente”.
come noto, fa decadere l’obbligo di utilizzo della mascherina all’aperto, che dovrà quindi essere indossata soltanto in presenza di più persone non appartenenti al nucleo familiare.
I centri commerciali restano chiusi nei festivi e nei prefestivi, un divieto però decade per quanto riguarda i supermercati, che potranno vendere anche prodotti di natura diversa dai generi alimentari.
Rispetto al divieto di spostamenti tra Regioni/Province autonome nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, l’ordinanza specifica che “i residenti/domiciliati nel territorio provinciale, nell’ambito degli spostamenti consentiti, possono transitare sul territorio di altra Regione/Provincia Autonoma confinante qualora abbiano la necessità di raggiungere comuni diversi nella Provincia Autonoma di Trento, a condizione che non si fermino sul territorio attraversato facente parte di altra Regione/Provincia autonoma confinante, tranne che per motivi di forza maggiore”.
Rimane la possibilità di istituire delle “zone rosse” nei Comuni in cui il tasso di contagio da Covid-19 è superiore al 3% della popolazione residente, ma “si dispone nei predetti Comuni lo svolgimento in presenza anche del secondo e del terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado”.
L’ordinanza mantiene il divieto di incontro (salvo che nell’ambito delle attività regolamentate dai protocolli vigenti), oltre il numero massimo di 6 persone e salvo il caso in cui si tratti di un gruppo di persone conviventi.
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