Il Consiglio di Stato ha sospeso l’ordinanza firmata dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, per l’abbattimento dei due lupi responsabili delle predazioni avvenute a malga Boldera, nella Lessinia trentina.
Il Consiglio di Stato nel suo dispositivo ha rilevato che non sono emersi elementi di novità che avrebbero potuto far rivalutare la precedente decisione di sospendere l’ordinanza di uccisione dei lupi. Inoltre, secondo il Consiglio di Stato, dato che la stagione dell’alpeggio è conclusa da tempo, i rischi di ulteriori predazioni sono azzerati con la conseguenza che viene quindi a mancare qualsiasi pretesto che possa sostenere la decisione di uccidere i due lupi.
“Confermata ancora una volta quindi la salvezza dei lupi almeno fino al 25 gennaio 2024 quando si terrà l’udienza di merito del Tar di Trento che, grazie alle chiare indicazioni del Consiglio di Stato, speriamo possa finalmente mettere la parola fine a questo assurdo duello giudiziario innescato dall’insano desiderio di Fugatti di esibire i lupi come trofei – dichiarano LAV, Lndc Animal Protection e WWF – ora basta soffiare sul fuoco dell’intolleranza e, se si intendono realmente tutelare gli allevatori, si sfrutti il periodo invernale, quando le malghe sono disabitate, per cominciare a promuovere con serietà la convivenza e a sostenere l’adozione di efficaci sistemi di prevenzione delle predazioni, che in molti casi, come quello della malga Boldera, non sono adeguati, come dimostrato dalla stessa documentazione prodotta dalla Provincia”.
Con l’ordinanza pubblicata oggi, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito la validità di quanto già affermato dal suo presidente nel decreto del 30 settembre scorso, quando ha chiarito che il provvedimento che disponeva l’uccisione dei lupi “non appare sorretto da adeguata motivazione in ordine all’impossibilità oggettiva di ricorrere a misure differenti a tutela degli animali e dei beni presuntivamente aggrediti dai lupi dei quali si dispone l’abbattimento né risultano citate adeguate misure adottate allo scopo di proteggere in modo concreto animali e beni minacciati dai lupi”, precisando che la scelta di abbattere due lupi a caso “non appare in linea […] con il principio di proporzionalità che deve ispirare l’azione amministrativa”.
Per questa ragione, aveva concluso nel suo decreto del 30 settembre il giudice di Palazzo Spada, “nel bilanciamento tra contrapposti interessi, è da ritenersi prevalente la tutela di un bene giuridico protetto in via rafforzata non solo dall’ordinamento interno, ma anche dal diritto sovranazionale per non pregiudicare il diritto all’effettività della tutela”. La tutela dei lupi deve quindi sempre prevalere rispetto la tutela degli interessi economici degli allevatori che, come affermato nel precedente decreto, è un interesse che “può ritenersi recessivo alla luce della risarcibilità delle posizioni coinvolte e della possibilità, da parte dell’amministrazione, di incentivare l’adozione di eventuali misure organizzative idonee ad evitare danni”.
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