Era dalle festività natalizie che il Trentino non si tingeva di rosso. La decisione del Governo di far scattare la “zona rossa” anche ai territori con un’incidenza del contagio maggiore di 250 casi settimanali ogni 100.000 abitanti, e non più basandosi solamente sull’Rt, è stata decisiva per imporre alla provincia di Trento, come a gran parte delle regioni del nord Italia, le restrizioni massime.
Ecco quindi cosa cambierà con il cambio di colorazione in rosso:
Ristorazione: È sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze, ma rimane possibile, dalle 5.00 alle 22.00, la vendita con asporto di cibi e bevande, dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni, mentre dalle 18.00 alle 22.00 è vietata ai bar senza cucina. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, come la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati. Possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade o negli ospedali.
Commercio: Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi “di vicinato” (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti. Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. È ammessa la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia, inclusi tra i prodotti essenziali.
Servizi alla persona: Devono chiudere le attività legate ai servizi alla persona, come, ad esempio, estetisti, parrucchieri e barbieri. Restano aperte solamente lavanderie, tintorie e pompe funebri come da allegato 24 al Dpcm 2 marzo 2021.
Cultura: Restano chiusi cinema, teatri e sale da concerto, così come i musei e altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.
Funzioni religiose: Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli. Consentite le tumulazioni e le sepolture, rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.
Scuola: Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia, mentre le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta la possibilità di svolgere attività in presenza per laboratori o per esigenze degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Università e Istituti di alta formazione: È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza e salvo quanto previsto dall’art. 44 del Dpcm 2 marzo 2021.
Sport: Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali e impianti sciistici sono sospese, così come lo svolgimento degli sport di contatto. Sospesa anche l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.
Spostamenti: Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. In area rossa sono consentiti esclusivamente gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma). È possibile spostarsi al di fuori dal proprio Comune anche per fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito inoltre il rientro nelle seconde case ubicate dentro e fuori regione. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito.
Visite: Non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, anche all’interno del proprio Comune, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute. Niente visite a parenti e amici come invece era consentito durente le festività natalizie.
Attività motoria: Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Sono chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
Parchi e giardini pubblici: L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione. È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto.
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