Il cambio di colorazione del Trentino, che passa in “zona arancione“, ci riporta al periodo natalizio, dove le limitazioni in vigore nei giorni feriali erano analoghe a quelle che in Provincia di Trento resteranno in vigore per almeno i prossimi 14 giorni, dato che per tornare in “zona gialla” gli indicatori dovranno essere confermati per due settimane.
Ecco quindi cosa cambierà con il cambio di colorazione in arancione:
Ristorazione: È sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze., ma rimane possibile, dalle 5.00 alle 22.00, la vendita con asporto di cibi e bevande, dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni, mentre dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai bar senza cucina. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, come la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
Commercio: Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili, ma nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Cultura: Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è sospeso, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi. Restano ovviamente chiusi cinema, teatri e sale da concerto.
Sport: Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, così come lo svolgimento degli sport di contatto, e la prevista riapertura degli impianti sciistici. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme.
Spostamenti: È consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate. Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, non sono conteggiati eventuali minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.
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